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D.Lvo 30/07/1999 n. 300- il ministero delle comunicazioni, - il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei ministri, - il ministero dell'ambiente, - il ministero dei lavori pubblici, - il ministero dei trasporti e della navigazione, - il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri, - il ministero del lavoro e della previdenza sociale, - il ministero della sanità, - il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, - il ministero della pubblica istruzione, - il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il ministro e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia e il ministro e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformità con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo. 4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e della legge 3 aprile 1997 n. 94. 5. Le disposizioni contenute all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1. 6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. 7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con i decreti previsti dall'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997 n. 59. 8. A far data dal 1 gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143 contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997. 9. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome". CAPO II RIFORMA DEL MINISTERO DELLE FINANZE E DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE Sezione I Ministero delle finanze Art. 56 - Attribuzioni del ministero delle finanze 1. Il ministero delle finanze svolge le seguenti funzioni statali a) analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, ai fini della valutazione dei sistema tributario e delle scelte di settore in sede nazionale, comunitaria e internazionale b) predisposizione dei relativi atti normativi, di programmazione e di indirizzo e cura dei rapporti interni ed internazionali per il conseguimento degli obiettivi fissati c) indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di gestione delle agenzie fiscali, nel rispetto dell'autonomia gestionale ad esse attribuita; esercizio dei poteri di coordinamento e vigilanza attribuiti dalla legge su altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato d) coordinamento, secondo le modalità previste dal presente decreto e salva la possibilità di definire autonomamente forme di diretta collaborazione tra loro, delle attività e dei rapporti tra le agenzie fiscali e con gli altri enti e organi di cui alla lettera c) e) coordinamento, monitoraggio e controllo, anche attraverso apposite strutture per l'attuazione di strategie di integrazione tra i sistemi del ministero, delle agenzie e della guardia di finanza, del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore f) comunicazione istituzionale con i contribuenti e con l'opinione pubblica per favorire la corretta applicazione della legislazione tributaria g) amministrazione del personale e delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti del ministero e all'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie. 2. Fermi restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959 n. 189, l'autonomia organizzativa ed i compiti di polizia economica e finanziaria attribuiti al corpo della guardia di finanza, il coordinamento fra la guardia di finanza e le agenzie fiscali nelle attività operative inerenti alle funzioni trasferite alle agenzie stesse è curato sulla base delle direttive impartite dal ministro delle finanze per realizzare la migliore collaborazione nella lotta all'evasione fiscale. 3. Nell'esercizio delle proprio funzioni il ministero favorisce ed attua la cooperazione con le regioni e gli enti locali ed il coordinamento con le loro attività. Art. 57 - Istituzione delle agenzie fiscali 1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia. 2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono. Art. 58 - Organizzazione del ministero 1. Il ministero è organizzato secondo i principi di distinzione tra direzione politica e gestione amministrativa. 2. Gli uffici nei quali si articola il ministero fanno capo ad un unico dipartimento. 3. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del ministero sono stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4bis, della legge 23 agosto 1988 n. 400. Art. 59 - Rapporti con le agenzie fiscali 1. Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento. 2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano, per ciascun esercizio finanziario, una convenzione, con la quale vengono fissati a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare c) le strategie per il miglioramento d) le risorse disponibili e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione. 3. La convenzione prevede, inoltre a) le modalità di verifica dei risultati di gestione b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'agenzia c) le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti. 4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale b) le spese di investimento necessarie per realizza e i miglioramenti programmati c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti. 5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, può essere ampliato l'oggetto sociale della società costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998 n. 146, fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società. Art. 60 - Controlli sulle agenzie fiscali 1. Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il quale la esercita secondo le modalità previste nel presente decreto legislativo. 2. Le deliberazioni del comitato direttivo relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse al ministro delle finanze che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, può richiedere di sospenderne l'esecutività. Nei trenta giorni successivi, il ministro può chiedere una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni di legittimità o di merito del rinvio. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998 n. 439. 3. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo. Sezione II Le agenzie fiscali Art. 61 - Principi generali 1. Le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico. 2. In conformità con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. 3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni. 4. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria delle agenzie, con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958 n. 259, e riferisce al Parlamento anche avvalendosi delle indicazioni fornite dalle apposite strutture di controllo interno previste dagli statuti delle agenzie fiscali. Art. 62 - Agenzia delle entrate 1. All'agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenze di altre agenzie, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale. |
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